Danni gravi dopo un intervento chirurgico e responsabilità medica. Alla luce della Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 8770 del 4 aprile 2018
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Un intervento chirurgico comporta inevitabilmente un margine di rischio, anche quando viene eseguito correttamente e nel rispetto delle regole dell’arte medica. Tuttavia, quando il paziente subisce danni gravi, permanenti o irreversibili, è necessario accertare se tali conseguenze rientrino nel rischio consentito oppure se siano riconducibili a errori evitabili imputabili al chirurgo o alla struttura sanitaria.
La responsabilità medica in ambito chirurgico rappresenta uno dei settori più complessi del diritto sanitario, poiché coinvolge valutazioni giuridiche, tecnico-scientifiche e medico-legali. In questo contesto, un ruolo centrale è svolto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha progressivamente chiarito i criteri di accertamento della responsabilità e del nesso causale.
Il ruolo della Cassazione n. 8770/2018 nella responsabilità sanitaria
Un punto di riferimento fondamentale è rappresentato dalla Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 8770 del 4 aprile 2018, che ha fornito chiarimenti sistematici in materia di responsabilità sanitaria, con particolare riguardo all’accertamento del nesso di causalità e alla valutazione della condotta colposa del sanitario e della struttura.
La Suprema Corte ha ribadito che il giudizio causale deve fondarsi su un ragionamento controfattuale, condotto secondo il criterio della più elevata probabilità logica, sulla base delle acquisizioni scientifiche e delle risultanze medico-legali. Tale principio assume particolare rilievo nei casi di danni gravi da intervento chirurgico, nei quali occorre stabilire se l’evento lesivo fosse evitabile mediante una condotta conforme alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Rischio chirurgico ed errore medico: una distinzione necessaria
Non ogni esito negativo di un intervento chirurgico integra automaticamente una responsabilità medica. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il mero insuccesso dell’intervento o il verificarsi di una complicanza non sono sufficienti, di per sé, a fondare una pretesa risarcitoria.
La responsabilità sussiste solo quando il danno sia riconducibile a una condotta colposa, ossia a una violazione dei doveri di diligenza, prudenza e perizia. In ambito chirurgico, tale valutazione non può limitarsi alla fase operatoria, ma deve estendersi anche:
alla corretta valutazione pre-operatoria del paziente;
alla scelta della tecnica chirurgica più adeguata;
alla gestione del decorso post-operatorio e delle eventuali complicanze.
La sentenza n. 8770/2018 valorizza una visione complessiva della prestazione sanitaria, che include anche i profili organizzativi e assistenziali.
Danni gravi da interventi chirurgici e nesso di causalità
I danni gravi conseguenti a un intervento chirurgico possono consistere in invalidità permanenti, compromissioni funzionali rilevanti o, nei casi più gravi, nel decesso del paziente. In tali ipotesi, l’elemento centrale dell’azione risarcitoria è rappresentato dall’accertamento del nesso di causalità.
Secondo i principi affermati dalla Cassazione, il nesso causale sussiste quando, ipotizzando una condotta alternativa corretta, l’evento dannoso sarebbe stato evitato o significativamente ridotto con elevata probabilità logica. Tale accertamento richiede, nella maggior parte dei casi, una consulenza medico-legale approfondita, in grado di ricostruire l’intero percorso clinico del paziente.
Responsabilità della struttura sanitaria e del chirurgo
Alla luce della Legge n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco), la responsabilità per i danni derivanti da un intervento chirurgico può gravare sia sulla struttura sanitaria sia sul singolo chirurgo.
La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde a titolo di responsabilità contrattuale, non solo per le carenze organizzative, ma anche per l’operato dei medici e del personale sanitario di cui si avvale. Tale responsabilità riguarda l’intera organizzazione del servizio, inclusa l’assistenza post-operatoria.
Il chirurgo, invece, risponde generalmente a titolo di responsabilità extracontrattuale, qualora il danno sia direttamente riconducibile a una sua condotta colposa. Questa distinzione incide in modo rilevante sull’onere della prova e sui termini di prescrizione.
Presupposti dell’azione risarcitoria
Alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, e in particolare dalla Cassazione n. 8770/2018, l’azione risarcitoria presuppone la dimostrazione di:
una condotta colposa del sanitario o della struttura sanitaria;
il nesso di causalità tra la condotta e il danno subito;
l’esistenza di un danno grave, attuale e giuridicamente risarcibile.
Una corretta valutazione preliminare del caso è essenziale per evitare azioni infondate o tardive.
Le voci di danno risarcibile nei casi di lesioni chirurgiche gravi
In presenza di responsabilità accertata, il risarcimento può comprendere:
il danno biologico, quale lesione dell’integrità psicofisica;
il danno morale, correlato alla sofferenza interiore patita;
il danno patrimoniale, comprensivo delle spese mediche, assistenziali e delle perdite economiche subite;
il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa.
La quantificazione del danno richiede una valutazione personalizzata del caso concreto, spesso supportata da perizia medico-legale.
Termini di prescrizione
L’azione risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria è soggetta al termine di prescrizione di dieci anni, trattandosi di responsabilità contrattuale.
L’azione proposta nei confronti del singolo chirurgo è invece soggetta al termine di cinque anni, in quanto fondata su responsabilità extracontrattuale.
In caso di decesso del paziente a seguito dell’intervento chirurgico, i diritti risarcitori spettano agli eredi, con un termine di prescrizione di cinque anni.
Lo Studio Legale Carnevali & Grimaldi
Lo Studio Legale Carnevali & Grimaldi offre assistenza legale specializzata nei casi di danni gravi derivanti da interventi chirurgici, affiancando pazienti e familiari nella valutazione preliminare della responsabilità e nella tutela risarcitoria, nel rispetto dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Domande frequenti (FAQ)
Quando un danno chirurgico dà diritto al risarcimento?
Quando il danno è conseguenza di una condotta colposa del chirurgo o della struttura sanitaria e sussiste un nesso causale tra l’errore e il pregiudizio subito. Il solo esito negativo dell’intervento non è sufficiente.
Tutte le complicanze chirurgiche sono risarcibili?
No. Le complicanze prevedibili e inevitabili rientrano nel rischio chirurgico. Sono risarcibili solo quelle riconducibili a errori evitabili o a una gestione non conforme alle buone pratiche cliniche.
È possibile agire solo contro il chirurgo o anche contro l’ospedale?
È possibile agire contro la struttura sanitaria, contro il chirurgo o contro entrambi, in base alle specificità del caso e alla qualificazione giuridica della responsabilità.
Quali sono i termini di prescrizione nei casi di danni da intervento chirurgico?
10 anni per l’azione contro la struttura sanitaria
5 anni per l’azione contro il singolo chirurgo. Nei casi di decesso del paziente, il termine è generalmente di 5 anni.
Quali danni possono essere risarciti?
Possono essere risarciti il danno biologico, morale e patrimoniale, comprese le spese mediche, assistenziali e le perdite di reddito, oltre al danno da riduzione della capacità lavorativa.
È necessario un accertamento medico-legale?
Sì. Nei casi di responsabilità medica da intervento chirurgico, l’accertamento medico-legale è generalmente indispensabile per valutare la condotta sanitaria, il nesso causale e l’entità del danno.
Perché è importante rivolgersi a uno studio legale specializzato?
La responsabilità medica è una materia complessa. Un’errata valutazione della responsabilità o dei termini di prescrizione può compromettere definitivamente la tutela dei diritti del paziente o dei suoi familiari.




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