Incidente Stradale: Tempi e Procedura per il Risarcimento Assicurativo a Roma
- studiolegalecarnev
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Ottenere il giusto risarcimento dopo un incidente stradale non è un automatismo. Richiede il rispetto di una procedura stringente, con precisi termini legali da osservare e una documentazione medica e tecnica da presentare in modo impeccabile. Questa guida illustra l'iter completo per districarsi nella burocrazia delle assicurazioni, dai primi adempimenti fino alla liquidazione finale.
Il Sistema di Risarcimento Diretto (CARD)
Il sistema CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto), disciplinato dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), consente al danneggiato non responsabile di rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa per ottenere la liquidazione dei danni, velocizzando i tempi. Questa procedura si applica obbligatoriamente quando:
Il sinistro coinvolge solo due veicoli a motore, entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia.
I danni riguardano il veicolo o le lesioni personali subite dal conducente, purché di lieve entità (le cosiddette micropermanenti, ovvero con invalidità compresa tra l'1% e il 9%).
Quando non si applica il CARD? Per i sinistri che coinvolgono più di due veicoli, per le lesioni del conducente superiori al 9% (macrolesioni) o in caso di impatto con pedoni, ciclisti o veicoli non assicurati, si deve attivare la procedura ordinaria (ex art. 148 o 144 CAP) contro la compagnia del responsabile del sinistro o contro il Fondo di Garanzia. Nota bene: Se a subire lesioni (anche gravi, superiori al 9%) è il passeggero (terzo trasportato), questi ha sempre diritto al risarcimento diretto da parte della compagnia del veicolo su cui viaggiava ai sensi dell'art. 141 CAP.
I Termini Legali per la Compagnia Assicurativa
La legge impone tempi stringenti entro i quali la compagnia di assicurazione, una volta ricevuta la richiesta completa di risarcimento, è obbligata a formulare un'offerta economica congrua o a comunicare i motivi del diniego:
60 giorni: per i sinistri con soli danni alle cose (veicolo e oggetti trasportati).
30 giorni: per i danni alle cose, ma solo se il modulo CAI (Constatazione Amichevole) è stato compilato in ogni sua parte e firmato congiuntamente da entrambi i conducenti.
90 giorni: per i sinistri che hanno causato lesioni personali o il decesso del danneggiato.
Sospensione dei termini: Se la richiesta di risarcimento inviata dal danneggiato risulta incompleta, la compagnia ha 30 giorni di tempo per segnalarlo e richiedere i documenti mancanti. In questo caso, i termini sopra indicati rimangono sospesi e ricominciano a decorrere ex novo dal giorno in cui l'assicurazione riceve l'integrazione richiesta. In caso di inadempimento o ritardi ingiustificati della compagnia, maturano gli interessi di mora a favore del danneggiato e scattano pesanti sanzioni da parte dell'IVASS.
La Documentazione da Presentare alla Compagnia
Per avviare correttamente la pratica e non subire sospensioni dei termini, è fondamentale allegare alla richiesta di risarcimento:
Modulo CAI (se compilato e firmato da una o entrambe le parti).
Copia del verbale redatto dalle Autorità intervenute (Polizia Locale, Carabinieri), laddove disponibile.
Dati identificativi dei veicoli, dei conducenti e delle rispettive polizze.
Documentazione fotografica dei danni e della scena del sinistro.
Certificato medico del Pronto Soccorso attestante le lesioni nell'immediatezza del fatto.
Tutta la documentazione medica successiva (cartelle cliniche, esami strumentali come RMN o RX, prescrizioni di visite specialistiche e cicli di fisioterapia) fino alla certificazione di avvenuta guarigione clinica con o senza postumi.
Fatture e ricevute fiscali di tutte le spese mediche e di cura sostenute.
Documenti comprovanti l'eventuale danno patrimoniale da perdita di guadagno (buste paga, dichiarazione dei redditi).
Dalla Diffida alla Negoziazione Assistita fino alla Causa
Diffida formale: Se la compagnia assicurativa fa scadere i termini di legge senza formulare un'offerta, o se l'offerta presentata è ritenuta insoddisfacente o incongrua rispetto alle reali lesioni riportate (valutate tramite una perizia medico-legale di parte), lo studio legale provvede all'invio di una formale contestazione.
Negoziazione Assistita obbligatoria (D.L. 132/2014): Prima di poter avviare una causa civile in materia di risarcimento danni da circolazione stradale (RC Auto), la legge prevede come condizione di procedibilità l'obbligo di esperire la procedura di negoziazione assistita. Gli avvocati delle parti si incontrano per cercare un accordo transattivo bonario ed evitare il tribunale.
Accertamento Tecnico Preventivo (ATP ex art. 696-bis c.p.c.): Qualora la negoziazione non vada a buon fine, per accelerare i tempi rispetto a una causa ordinaria è possibile promuovere dinanzi al Tribunale di Roma un ATP. Il Giudice nomina un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) medico-legale per quantificare ufficialmente il danno biologico (applicando i parametri di legge e, per le gravi lesioni, la Tabella Unica Nazionale ex D.P.R. 12/2025), favorendo una conciliazione immediata tra le parti.
Causa Civile: Nel caso in cui ogni tentativo di risoluzione stragiudiziale o preventiva fallisca, si procederà con l'instaurazione del giudizio ordinario di merito dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale di Roma, a seconda del valore economico della controversia.
Domande Frequenti (FAQ)
D: Ho firmato il modulo CAI da solo perché l'altro guidatore non ha voluto firmare. Quali sono i tempi di risposta della compagnia? R: In caso di modulo CAI a firma singola, il termo a disposizione dell'assicurazione per formulare l'offerta risarcitoria per i danni al veicolo rimane quello ordinario di 60 giorni. Il termine abbreviato di 30 giorni si applica solo in presenza della doppia firma congiunta dei conducenti.
D: Posso procedere direttamente con la causa in Tribunale se l'assicurazione mi offre pochissimo? R: No. La legge vieta l'accesso diretto alla causa se prima il tuo avvocato non ha provveduto a notificare formale richiesta di risarcimento (attendendo lo spirare dei termini di 60 o 90 giorni) e ad avviare la procedura obbligatoria di Negoziazione Assistita. Il mancato rispetto di questi step rende la causa improcedibile.
D: Per le lesioni più gravi ed entità superiori al 9% di invalidità quali tabelle si applicano a Roma? R: Per i sinistri stradali che causano macrolesioni (dal 10% in su), i risarcimenti del danno biologico e della menomazione all'integrità psicofisica vengono calcolati uniformemente su tutto il territorio nazionale tramite la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), introdotta con il D.P.R. n. 12 del 2025. Il Tribunale di Roma recepisce questo standard, sul quale il nostro studio calcolerà la corretta richiesta integrando la personalizzazione per il danno morale.
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