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Incidente in Itinere a Roma: Diritti del Lavoratore, INAIL e Risarcimento Danni

  • studiolegalecarnev
  • 13 ago
  • Tempo di lettura: 4 min
risarcimento danni

Se ti sei fatto male in un incidente stradale durante il percorso casa-lavoro o lavoro-casa, si tratta di un incidente “in itinere”: una fattispecie che attiva sia la tutela INAIL che il diritto al risarcimento civilistico verso il responsabile dell’incidente. Cumulare correttamente questi due canali è la chiave per ottenere un ristoro completo.


Cos’è l’Incidente in Itinere

L’incidente in itinere è l’infortunio sul lavoro che avviene nel percorso tra l’abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro (o tra due sedi di lavoro), sia con i mezzi pubblici sia con il proprio mezzo privato, purché in questo secondo caso l'uso del mezzo sia "necessitato". È disciplinato dall’art. 12 del D.Lgs. 38/2000 e rientra nella tutela assicurativa INAIL.

Il percorso deve essere quello normale e diretto, e non deve essere “interrotto” da deviazioni o soste non necessarie. Piccole deviazioni giustificate da necessità urgenti o doveri familiari (come accompagnare i figli a scuola o fermarsi in farmacia) sono generalmente ammesse dalla giurisprudenza.


Attenzione all'uso del mezzo privato: Per attivare la tutela INAIL in caso di utilizzo dell'auto o del motorino di proprietà, il lavoratore deve dimostrare che l'uso del mezzo era "necessitato" (ad esempio per l'assenza o la grave inefficienza dei mezzi pubblici rispetto agli orari di lavoro, o per la distanza eccessiva). Se il mezzo viene usato per pura comodità quando esiste un'alternativa valida con i mezzi pubblici, l'INAIL può respingere la domanda.


La Tutela INAIL: Cosa Copre e Cosa Non Copre

L’INAIL eroga prestazioni economiche e sanitarie per l’infortunio in itinere:

  • Indennità per inabilità temporanea assoluta (ITA): pari al 60% della retribuzione giornaliera dal 4° al 90° giorno, e al 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica (i primi 3 giorni di carenza sono solitamente coperti dal datore di lavoro in base al CCNL).

  • Indennizzo per inabilità permanente (Danno Biologico): se i postumi permanenti sono compresi tra il 6% e il 15%, l'INAIL liquida un indennizzo in capitale (una tantum). Se pari o superiori al 16%, l'istituto eroga una rendita mensile vitalizia. Sotto il 6% non viene corrisposto alcun indennizzo economico per l'invalidità permanente.

  • Prestazioni sanitarie: cure mediche, protesiche e riabilitative a carico dell'ente.


L’INAIL, tuttavia, liquida il danno biologico secondo tabelle proprie (molto inferiori rispetto a quelle dei Tribunali) e non indennizza mai il danno morale soggettivo né la sofferenza interiore. Inoltre, l'indennità temporanea non copre il 100% dello stipendio perso. Per queste voci escluse o coperte solo parzialmente, il lavoratore ha pieno diritto di richiedere il danno differenziale all’assicurazione del responsabile civile del sinistro.


Come Funziona il Cumulo INAIL-Risarcimento Civile

Il lavoratore che ha subito un incidente in itinere può percepire sia le prestazioni INAIL che il risarcimento civile verso l’assicurazione del responsabile, secondo precise regole di coordinamento volte a evitare una duplicazione del risarcimento:

  • Surroga INAIL: l’INAIL, dopo aver pagato le prestazioni al lavoratore, ha il diritto di surrogarsi nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile per recuperare quanto erogato.

  • Danno differenziale: il lavoratore mantiene il diritto di chiedere all'assicurazione del responsabile la differenza tra il risarcimento civilistico pieno (calcolato con i parametri tradizionali) e quanto già coperto o corrisposto dall'INAIL. È su questo importo "differenziale" e sulle voci escluse dall'INAIL (come il danno morale) che si concentra l’azione legale dello studio.


La Procedura da Seguire

  1. Denuncia dell’infortunio immediata al datore di lavoro (entro 2 giorni dall'evento).

  2. Referto del Pronto Soccorso con l'esplicita indicazione che l'incidente è avvenuto nel percorso casa-lavoro.

  3. Trasmissione della denuncia INAIL a cura del datore di lavoro.

  4. Denuncia del sinistro e contestuale messa in mora inviata all’assicurazione del veicolo responsabile da parte del proprio legale.

  5. Assistenza legale specializzata per monitorare il coordinamento tra le due procedure, calcolare correttamente il danno differenziale e massimizzare il risarcimento finale.


Domande Frequenti (FAQ)

D: Ho avuto un incidente andando al lavoro in motorino. Il mio datore di lavoro deve saperlo? R: Sì, assolutamente. Deve essere presentata la comunicazione di infortunio al datore di lavoro entro 2 giorni, fornendo il primo certificato medico. Il datore ha poi l’obbligo di inoltrare la denuncia all’INAIL. Il mancato rispetto dei termini di legge può comportare la perdita delle indennità INAIL.

D: L’INAIL mi ha già liquidato il danno con un indennizzo. Posso ancora chiedere il risarcimento all’assicurazione del responsabile? R: Sì. Il risarcimento assicurativo ordinario viene calcolato secondo i parametri più generosi del Tribunale (le Tabelle di Roma). Avrai quindi diritto a richiedere il cosiddetto "danno differenziale", ovvero la quota di danno biologico non coperta dall'ente, oltre al danno morale e alle frazioni di stipendio perse, che l'INAIL non risarcisce.

D: L’incidente è avvenuto mentre usavo l’auto aziendale. Cambia qualcosa? R: Per quanto riguarda la tutela INAIL la protezione è la medesima (anzi, l'uso del mezzo in questo caso è implicitamente "necessitato" dal datore). Per il risarcimento civile la dinamica non cambia: l'azione legale per il risarcimento dei danni fisici e patrimoniali andrà promossa contro la compagnia del veicolo responsabile dell'incidente.


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