top of page

Incidente in Monopattino Elettrico a Roma: Assicurazione Obbligatoria, Responsabilità e Risarcimento

studiolegalecarnev
7 giorni fa
Tempo di lettura: 4 min
Assicurazione

A Roma il monopattino elettrico è ormai parte del traffico quotidiano, tra mezzi privati e servizi di sharing diffusi in quasi tutti i quartieri. Con la crescita della micromobilità sono cresciuti anche gli incidenti, e fino a pochi mesi fa chi veniva investito da un monopattino si trovava spesso a dover agire direttamente contro il conducente, senza alcuna compagnia assicurativa a garantire il pagamento.


Il 2026 ha cambiato radicalmente questo scenario: oggi il monopattino deve avere un contrassegno identificativo e una polizza di responsabilità civile, esattamente come un'auto o uno scooter. Questa guida spiega cosa è cambiato, chi risponde dei danni e come muoversi a Roma per ottenere il giusto risarcimento.


Cosa prevede la nuova disciplina sul monopattino

La riforma del Codice della Strada introdotta con la legge 25 novembre 2024, n. 177 ha previsto per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica tre obblighi distinti: il casco, il contrassegno identificativo e l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile. La concreta operatività di questi obblighi è arrivata solo con il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 110 del 6 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2026.


Il contrassegno identificativo, il cosiddetto "targhino", è obbligatorio da metà maggio 2026, mentre l'obbligo di polizza RC, inizialmente previsto per la stessa data, è stato posticipato al 16 luglio 2026 con una circolare congiunta del MIMIT e del MIT del 17 aprile 2026. Chi circola senza contrassegno o senza assicurazione rischia una sanzione da 100 a 400 euro.

Obbligo

Da quando

Chi ne risponde

Casco

In vigore con la riforma del 2024

Il conducente, anche in sharing

Contrassegno identificativo

Maggio 2026

Il proprietario (nello sharing, la società)

Assicurazione RC verso terzi

16 luglio 2026

Il proprietario (nello sharing, la società)

Sei stato investito da un monopattino: chi paga

Se l'incidente è avvenuto dal 16 luglio 2026 in poi, il pedone, il ciclista o l'automobilista danneggiato può rivolgere la richiesta di risarcimento alla compagnia che assicura il monopattino, con le stesse garanzie previste per la RC auto. Il contrassegno, collegato al codice fiscale del proprietario, consente di risalire al titolare del mezzo e quindi alla polizza, anche quando il conducente si allontana.


Se il monopattino era in sharing, l'obbligo di assicurazione e di contrassegno grava sulla società che gestisce il servizio, che diventa quindi il primo interlocutore per la richiesta di risarcimento. Per i sinistri avvenuti prima del 16 luglio 2026, invece, la pretesa va rivolta direttamente al conducente responsabile ed eventualmente all'operatore dello sharing, verificando l'esistenza di coperture assicurative volontarie.


Resta da valutare caso per caso la posizione del danneggiato quando il monopattino, pur soggetto all'obbligo, circola senza polizza: la legge collega l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ai veicoli soggetti all'obbligo assicurativo, ed è un profilo su cui è opportuno un esame specifico della documentazione.


Sei tu il monopattinista ferito: i tuoi diritti

Se sei stato urtato da un'auto, da uno scooter o da un mezzo pesante mentre eri alla guida del monopattino, hai diritto al risarcimento nei confronti dell'assicurazione del veicolo responsabile, secondo le regole ordinarie della responsabilità da circolazione.


Le compagnie, tuttavia, tendono spesso a contestare il comportamento del monopattinista: velocità, uso dei marciapiedi, mancato rispetto delle precedenze e soprattutto l'assenza del casco. Il mancato uso del casco non fa perdere il diritto al risarcimento, ma può essere valorizzato dall'assicurazione come concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., soprattutto quando le lesioni riguardano la testa. Per questo è importante ricostruire con precisione la dinamica e il collegamento tra le singole lesioni e l'eventuale mancanza della protezione.


Cosa fare subito dopo l'incidente

•Chiamare la Polizia Locale di Roma Capitale o le altre forze dell'ordine, soprattutto in presenza di feriti.

•Fotografare il monopattino, il contrassegno identificativo, la posizione dei mezzi e i danni.

•Annotare nominativi e recapiti di eventuali testimoni.

•Se il mezzo è in sharing, fotografare il codice del veicolo e conservare la schermata della corsa.

•Recarsi al Pronto Soccorso il giorno stesso e conservare il referto.

•Non firmare dichiarazioni né accettare proposte di chiusura immediata prima di una valutazione legale.



Domande Frequenti (FAQ)

D: Sono stato investito da un monopattino in sharing ad aprile 2026. Posso ottenere il risarcimento? Sì. L'obbligo di polizza è scattato il 16 luglio 2026, ma il conducente risponde comunque del danno causato e occorre verificare le coperture dell'operatore. La strategia va costruita sulla documentazione dell'incidente e sui dati della corsa.

D: Il conducente del monopattino è scappato. Cosa posso fare? Se hai annotato o fotografato il contrassegno, è possibile risalire al proprietario e alla sua assicurazione. Per questo il primo consiglio è fissare subito ogni elemento identificativo e sporgere denuncia.

D: Ero senza casco: l'assicurazione può negarmi il risarcimento? Non può negarlo per questo solo motivo. Può chiederne una riduzione per concorso di colpa, ma deve dimostrare che l'assenza del casco abbia inciso concretamente sulle lesioni riportate.



Assistenza senza costi anticipati a Roma

Lo Studio Legale Carnevali & Grimaldi assiste a Roma e nel Lazio pedoni, ciclisti e monopattinisti coinvolti in incidenti stradali, senza alcun costo anticipato per il cliente. Esaminiamo ogni vicenda con attenzione e seguiamo solo i casi che riteniamo fondati, dalla raccolta delle prove fino alla liquidazione del risarcimento.


👉 Richiedere una valutazione del caso è il primo passo per tutelare i tuoi diritti.

Contattaci ora: 338 1320936 · info@studiolegalecarnevaligrimaldi.com · Via Vittoria Colonna 32 e Via Tuscolana 1256, Roma.



Commenti


Studio Legale Carnevali & Grimaldi

Via Vittoria Colonna, 32, 00193 Roma, Italia

Via Tuscolana 1256, 00174 Roma, Italia

 info@studiolegalecarnevaligrimaldi.com

Copyright ©2025 di Avvocato Enzo Carnevali |P.IVA 15500571003| Via Vittoria Colonna, 32, 00193 Roma, Italia

bottom of page