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Caduta su Autobus o Tram a Roma: Responsabilità dell'Azienda di Trasporto e Risarcimento del Passeggero

studiolegalecarnev
11 minuti fa
Tempo di lettura: 3 min
Risarcimento passeggero

Ogni giorno centinaia di migliaia di persone si spostano a Roma con autobus e tram. Una frenata improvvisa, una ripartenza brusca prima che il passeggero abbia trovato un appiglio, le porte che si chiudono durante la discesa: sono episodi frequenti che possono causare fratture, traumi cranici e lesioni alla colonna, soprattutto nelle persone anziane. Chi cade a bordo di un mezzo pubblico è tutelato da una norma particolarmente favorevole, che pone sull'azienda di trasporto l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.


Caduta su Autobus o Tram. Il contratto di trasporto e l'art. 1681 del codice civile

Chi acquista un biglietto o utilizza un abbonamento conclude con l'azienda un contratto di trasporto. In base all'art. 1681 c.c., il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, salvo che provi di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Si tratta di una responsabilità contrattuale con una presunzione di colpa a carico del vettore.

Il passeggero deve dimostrare di essersi fatto male durante il trasporto e il collegamento tra l'evento e il danno, indicando la causa specifica della caduta. Spetta poi all'azienda dimostrare che l'evento era imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza, come affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 681 del 2016.


Anche la salita e la discesa sono coperte

La tutela non si limita al tempo in cui il mezzo è in movimento. Con la sentenza n. 666 del 2012 la Cassazione ha chiarito che le fasi di salita e di discesa dal mezzo sono parte essenziale dell'esecuzione del contratto: una caduta mentre si scende dall'autobus, magari per una ripartenza anticipata o per un gradino non accessibile, rientra pienamente nella responsabilità del vettore.

Il vettore può comunque fare affidamento su un minimo di prudenza da parte del passeggero, che è tenuto a reggersi agli appositi sostegni e a non tenere comportamenti imprudenti. Una condotta negligente del viaggiatore può ridurre il risarcimento, ma non esclude automaticamente la responsabilità dell'azienda.


Come viene quantificato il danno

Con l'ordinanza n. 13855 del 2025 la Cassazione ha precisato che, anche quando la responsabilità deriva dal contratto di trasporto, le lesioni di lieve entità subite su autobus e veicoli a motore vanno liquidate secondo i criteri dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, previsti per le micropermanenti da circolazione. Per le lesioni più gravi si applicano i criteri tabellari ordinari.

Se la caduta è stata causata da un incidente con un altro veicolo, ad esempio un'auto che taglia la strada all'autobus costringendolo a inchiodare, il passeggero può far valere anche la tutela del terzo trasportato prevista dal Codice delle Assicurazioni.

Tipo di evento

Fondamento della tutela

Caduta per frenata o ripartenza brusca

Art. 1681 c.c., responsabilità del vettore

Caduta in salita o discesa dal mezzo

Art. 1681 c.c., fasi coessenziali al trasporto

Lesioni per scontro con altro veicolo

Art. 1681 c.c. e tutela del terzo trasportato

Cosa fare subito dopo la caduta

• Segnalare immediatamente l'accaduto al conducente e chiedere che venga annotato.

• Annotare linea, direzione, orario, fermata e, se visibile, il numero della vettura.

• Raccogliere nome e recapito di altri passeggeri presenti.

• Fotografare il punto della caduta e l'eventuale anomalia del mezzo.

• Recarsi al Pronto Soccorso il giorno stesso e conservare il referto.

• Conservare biglietto, ricevuta o prova dell'abbonamento.


Domande Frequenti (FAQ)

Non avevo il biglietto. Ho comunque diritto al risarcimento?

La mancanza del titolo di viaggio è una questione distinta e può comportare una sanzione, ma non esclude in sé il diritto al risarcimento delle lesioni. Occorre però impostare la richiesta sul piano giuridico più adatto al caso concreto.

Ero in piedi e non mi reggevo perché stavo timbrando il biglietto. L'azienda può rifiutare?

Può sostenere un concorso di colpa, ma la frenata o la ripartenza brusca restano a carico del vettore se non dimostra che fossero inevitabili. La valutazione dipende dalla dinamica e dalle testimonianze.

Quanto tempo ho per chiedere il risarcimento?

I termini dipendono dal fondamento della domanda e dalla presenza di un reato. È sempre consigliabile inviare una richiesta formale nei primi mesi, anche per interrompere la prescrizione.


Assistenza senza costi anticipati a Roma

Lo Studio Legale Carnevali & Grimaldi assiste a Roma i passeggeri feriti a bordo di autobus, tram e altri mezzi di trasporto, senza alcun costo anticipato. Valutiamo ogni caso con attenzione, seguiamo solo le richieste fondate e ci occupiamo dell'intero percorso, dalla raccolta delle prove fino alla liquidazione.


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